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O.P.C.M. 24/05/2007 n. 3591

3. All'art. 1, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3563 del 1° febbraio 2007, le parole "Commissario delegato" sono sostituite dalle parole "Presidente della regione Marche".

Art. 10.

1. In relazione alle situazioni emergenziali in atto e citate in premessa, ed all'esigenza di assicurare una tempestiva informazione attraverso il sito internet del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, attesa l'impossibilità oggettiva di far fronte alla predetta esigenza con risorse interne, il Capo del Dipartimento è autorizzato a stipulare, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con un qualificato esperto del settore, determinandone altresì il relativo compenso, anche in deroga all'art. 7, comma 6-bis del decreto legislativo 30/03/2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il comma 3 dell'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3475 del 18 novembre 2005 è così sostituito: "3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di 5 unità con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede a carico del Fondo di protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità.

Art. 11.

1. Al comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2007 n. 3569, è aggiunto il seguente periodo: "Al soggetto attuatore è corrisposto un compenso pari al 60% di quello spettante al sindaco di Orbetello - commissario delegato, con oneri a carico delle risorse finanziarie poste nella disponibilità della contabilità speciale intestata al medesimo commissario delegato.".

2. Ai componenti comitato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3569 del 5 marzo 2007, è riconosciuto un compenso da stabilire con apposito provvedimento del commissario delegato sulla base delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dei costi della pubblica amministrazione, con oneri posti a carico delle risorse finanziarie del commissario delegato.

Art. 12.

1. Per consentire l'utilizzo delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di competenza statale diretti alla realizzazione di interventi infrastrutturali per la riduzione del rischio sismico, il termine fissato dall'art. 1, comma 3, O.P.C.M. 24/05/2007 n. 3591– Disposizioni urgenti di protezione civile. lettera b), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3502 del 9 marzo 2006 è prorogato al 31 dicembre 2007.

Art. 13.

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3552 del 17 novembre 2006, le parole "all'art. 7, comma 9; all'art. 8 commi 3 e 4;" sono sostituite con le parole "agli articoli 6, 7 e 8;".

Art. 14.

1. Alle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3385 del 10 dicembre 2004, e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "per attività avviate nel corso dell'anno 2004" è aggiunto il seguente periodo "ovvero per i soggetti che abbiano riportato nell'anno 2003 un reddito negativo".

Art. 15.

1. Al fine di favorire il rapido espletamento di tutte le iniziative necessarie al definitivo rientro nell'ordinario rispetto ai contesti di criticità di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3564/2006, art. 12 n. 3484/2005 n. 3521/2006 e n. 3532/2006, il Presidente della regione Campania - commissario delegato, è autorizzato ad unificare, con proprio provvedimento, le strutture commissariali costituite in attuazione delle sopra citate ordinanze.

Art. 16.

1. Al fine di fronteggiare adeguatamente il grave dissesto idrogeologico in atto nel comune di Tufillo in provincia di Chieti, la regione Abruzzo è autorizzata ad assegnare al predetto comune risorse finanziarie disponibili sul proprio bilancio regionale nonchè sul Fondo regionale di protezione civile.

Art. 17.

1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto nel territorio della regione Lazio ed all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti per la conclusione dell'iter procedurale inerente alla definitiva delocalizzazione dei sei centri, precedentemente siti in via di Tor di Quinto, in località di Osteria Nuova, il presidente della regione Lazio -commissario delegato, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile già emanate, può adottare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle direttive comunitarie, determinazioni in deroga agli articoli 94, 101, 105, 106, 107, 110, del decreto legislativo del 3 aprile 2006 n. 152.

2. I commi 3 e 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005 n. 3473, sono abrogati e il comma 2 del medesimo

articolo è sostituito dal seguente: "2. Il soggetto attuatore, si avvale, per l'adempimento delle proprie funzioni, nei limiti delle disponibilità finanziarie, di due consulenti aventi specifica competenza in materia giuridica e urbanistico-ambientale designati dal medesimo soggetto attuatore, nonchè del necessario supporto logistico e strumentale da parte della regione Lazio".

Art. 18.

1. Il commissario delegato, ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, recante "Disposizioni per la celebrazione del grande evento relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato Europa 2007", è autorizzato a contribuire con le risorse di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007, alle spese sostenute da amministrazione, fondazioni, associazioni ed enti per l'organizzazione degli eventi celebrativi di Europa 2007 di cui ne riconosce l'utilità.

2. L'erogazione delle predette risorse avviene sulla base di idonee produzioni documentali comprovanti le spese effettuate.

Art. 19.

1. Il comma 1 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3586 del 24 aprile 2007 è così sostituito: "Il commissario delegato è autorizzato ad erogare un contributo, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato in agricoltura, a favore dei titolari di attività produttive del comparto zootecnico che abbiano subito la sospensione delle attività o pregiudizio dalla situazione emergenziale e che non abbiano usufruito degli indennizzi di cui alla legge regionale 14 marzo 2003 n. 6 ed alla legge 24 settembre 2003 n. 268, detratto quanto eventualmente percepito per effetto dell'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3417 del 24 marzo 2005". La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2007 O.P.C.M. 24/05/2007 n. 3591– Disposizioni urgenti di protezione civile. Il Presidente: Prodi

 

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